Art. 2

LEGGE 16 aprile 1954, n. 135

In vigore dal 20 mag 1954
Per le operazioni di cui all'articolo precedente, le Sezioni e il Credito industriale sardo sono ammessi al finanziamento dell'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore di medie e piccole industrie (medio credito), secondo le norme di cui al capo V della legge 25 luglio 1952, n. 949. Il finanziamento può avere luogo anche attraverso l'assunzione, da parte dell'Istituto centrale, di serie speciali di obbligazioni che le Sezioni potranno emettere fino al limite di lire quattro miliardi per la Banca nazionale del lavoro, quattro miliardi per il Banco di Napoli, due miliardi per il Banco di Sicilia e uno per il Credito industriale sardo. La emissione delle obbligazioni è autorizzata e le relative condizioni sono stabilite con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
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LEGGE 16 aprile 1954, n. 135 (Art. 2 Provvedimenti per il credito alle medie e piccole imprese industriali e per lo sviluppo dell'attivita' creditizia nel campo industriale) — Testo vigente | Portale Normativo