Art. 1

LEGGE 7 aprile 1954, n. 142

In vigore dal 7 mag 1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Per i conti consuntivi dei Comuni e delle Province, relativi agli esercizi fino al 1954, i quali, dopo essere stati resi dal tesoriere delle rispettive Amministrazioni, siano andati distrutti, insieme con i relativi documenti, in conseguenza di incendi, di operazioni belliche e di altri eventi fortuiti, si applicano gli articoli 31, 32, 33 e 35 del testo unico approvato col decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399. Le stesse disposizioni sono estese, in quanto applicabili, alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
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LEGGE 7 aprile 1954, n. 142 (Art. 1 Provvedimenti in materia di conti consuntivi delle Amministrazioni provinciali, comunali e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e per il pagamento di titoli di spesa emessi dalle Amministrazioni provinciali, comunali e consorziali) — Testo vigente | Portale Normativo