Art. 1
LEGGE 7 aprile 1954, n. 142
In vigore dal 7 mag 1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Per i conti consuntivi dei Comuni e delle Province, relativi agli esercizi fino al 1954, i quali, dopo essere stati resi dal tesoriere delle rispettive Amministrazioni, siano andati distrutti, insieme con i relativi documenti, in conseguenza di incendi, di operazioni belliche e di altri eventi fortuiti, si applicano gli articoli 31, 32, 33 e 35 del testo unico approvato col decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399.
Le stesse disposizioni sono estese, in quanto applicabili, alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
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