Art. 2
LEGGE 31 marzo 1954, n. 109
In vigore dal 26 nov 1970
L'indennità di contingenza, di cui all'art. 1 del decreto legislativo 22 aprile 1947, n. 285, aumentata ai sensi dell' della legge 20 novembre 1951, n. 1323, prevista per i lavoratori di cui all'art. 1 della presente legge, è aumentata nella misura del 30 per cento.
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