Art. 3
LEGGE 27 dicembre 1953, n. 967
In vigore dal 1 apr 1973
Sono obbligatoriamente iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali tutti i dirigenti di aziende industriali.
Agli effetti di cui al comma precedente si intendono:
a) per aziende industriali: le imprese od enti, privati o pubblici, esercenti le attività di cui ai punti 1) e 3) dell'articolo 2195 del codice civile o attività ausiliarie delle predette, o che risultano assegnati o aggregati, quali esercenti attività di natura industriale, alla Cassa unica per gli assegni familiari gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;
b) per dirigenti: i soggetti che prestano lavoro subordinato con tale qualifica alle dipendenze delle aziende di cui alla precedente lettera a).
L'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali può consentire al dirigente ed alla azienda la continuazione dei versamenti contributivi qualora al dirigente medesimo vengano conferite, dalla azienda alla quale egli presta la propria opera, cariche sociali che determinino la perdita del requisito della subordinazione.
Ai versamenti di cui sopra, quanto alla misura ed alla periodicità, si applicano le norme sulla continuazione volontaria della contribuzione all'istituto medesimo
.
L'Istituto può attuare gli scopi di cui all'art. 2 della presente legge anche a mezzo di Casse, fondi e gestioni aziendali o interaziendali purchè questi soddisfino alle seguenti condizioni:
a) che sia garantito agli iscritti un trattamento complessivo non inferiore a quello praticato dall'istituto;
b) che nel Consiglio di amministrazione della Cassa fondo e gestione aziendale o interaziendale sia incluso un rappresentante dell'Istituto;
c) che il bilancio della Cassa, fondo e gestione aziendale o interaziendale sia sottoposto alla approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto entro tre mesi dalla chiusura di ciascun esercizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1953-12-27;967#art-3