Art. 2
LEGGE 27 dicembre 1953, n. 963
In vigore dal 15 gen 1954
Per visite ai piroscafi che trasportano passeggeri e per servizi a bordo in genere, che siano compiuti, a richiesta, di notte tempo, dai funzionari di pubblica sicurezza, spetta una indennità di lire 500.
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