Art. 2

LEGGE 27 dicembre 1953, n. 963

In vigore dal 15 gen 1954
Per visite ai piroscafi che trasportano passeggeri e per servizi a bordo in genere, che siano compiuti, a richiesta, di notte tempo, dai funzionari di pubblica sicurezza, spetta una indennità di lire 500.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1953-12-27;963#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo