Art. 2

LEGGE 27 dicembre 1953, n. 959

In vigore dal 19 dic 2012
Qualora non si raggiunga la maggioranza prevista dal secondo comma dell' per la costituzione del consorzio obbligatorio, il sovracanone che deve essere pagato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice ai sensi del precedente articolo, sarà versato su di apposito conto corrente fruttifero della Banca d'Italia intestato al Ministero dei lavori pubblici, il quale provvederà con decreto alla ripartizione della somma tra i vari Comuni interessati, in base ai criteri stabiliti nell'articolo stesso. A decorrere dall'esercizio 2012, nel caso di cui al primo comma, il sovracanone è versato direttamente ai comuni .
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LEGGE 27 dicembre 1953, n. 959 (Art. 2 Norme modificative al testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l'economia montana.) — Testo vigente | Portale Normativo