Art. 1
In vigore dal 31 dic 1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
È convertito in legge il decreto-legge 24 novembre 1953, n. 849, concernente l'istituzione di un coefficiente di compensazione per l'imputazione dalla Svizzera del bestiame bovino da macello.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 27 dicembre 1953
EINAUDI
PELLA - VANONI - GAVA SALOMONE - MALVESTITI - BRESCIANI - TORRONI TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: AZARA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1953-12-27;939#art-1