Art. 4

LEGGE 11 aprile 1953, n. 263

In vigore dal 28 apr 1953
L'ammontare dell'assegno di incollocamento, previsto dal secondo comma dell'art. 44 della legge 10 agosto 1950, n. 648, per gli invalidi di guerra forniti di pensione od assegno di categoria inferiore alla prima, è elevato con effetto dal 1 luglio 1953, da lire 72.000 a lire 144.000 annue.
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LEGGE 11 aprile 1953, n. 263 (Art. 4 Concessione di miglioramenti alle pensioni delle vedove, degli orfani, genitori, collaterali ed assimilati, dei caduti in guerra ed alle pensioni degli invalidi di guerra) — Testo vigente | Portale Normativo