Art. 4
LEGGE 11 aprile 1953, n. 263
In vigore dal 28 apr 1953
L'ammontare dell'assegno di incollocamento, previsto dal secondo comma dell'art. 44 della legge 10 agosto 1950, n. 648, per gli invalidi di guerra forniti di pensione od assegno di categoria inferiore alla prima, è elevato con effetto dal 1 luglio 1953, da lire 72.000 a lire 144.000 annue.
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