Art. 1
In vigore dal 19 mag 1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il decreto legislativo 3 ottobre 1947, n. 1222, è ratificato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 9 aprile 1953
EINAUDI
DE GASPERI - RUBINACCI - ZOLI - CAMPILLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1953-04-09;292#art-1