Art. 1

In vigore dal 17 mag 1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Il decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1742, è ratificato. La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 aprile 1953 EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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urn:nir:stato:legge:1953-04-04;287#art-1

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Art. 1 Ratifica del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1742, concernente aumento della indennita' di accademia prevista per i sottufficiali ammessi a frequentare i corsi presso le accademie militari. — Testo vigente | Portale Normativo