Art. 1
In vigore dal 13 mag 1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 753, è ratificato con le seguenti modificazioni:
. - Dopo le parole: vigenti disposizioni, sono soppresse le parole: per gli anni accademici 1945-46 e 1946-47; e dopo le parole: nelle Armi di fanteria, è aggiunta la parola: cavalleria.
Art. 2, terzo comma. - Dopo le parole: al corso di fanteria, è aggiunta la parola: cavalleria.
Art. 3, primo comma. - Dopo le parole: per le Armi di fanteria, è aggiunta la parola: cavalleria.
Art. 12. - Alla lettera a) sono aggiunte le parole: gli esami sono necessari per i giovani sprovvisti del diploma di maturità classica o scientifica ovvero di altri diplomi di istruzione media di secondo grado ritenuti equipollenti.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 4 aprile 1953
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1953-04-04;269#art-1