Art. 1

LEGGE 4 aprile 1953, n. 246

In vigore dal 7 mag 1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: È autorizzata, a decorrere dall'esercizio 1952-53, la concessione di un contributo di lire 2.500.000 a favore dell'Associazione della stampa estera in Italia, con sede in Roma, che sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri). Art. 2. La spesa di cui all' viene fronteggiata con una corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 157 del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio 1952-53. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 aprile 1953 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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LEGGE 4 aprile 1953, n. 246 (Art. 1 Concessione di un contributo annuo a favore dell'Associazione della stampa estera in Italia, con sede in Roma) — Testo vigente | Portale Normativo