Art. 6

LEGGE 26 marzo 1953, n. 188

In vigore dal 24 apr 1953
Nella prima applicazione della presente legge, il Ministro per la pubblica istruzione determina con propria ordinanza le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di coloro che aspirino a conseguire la abilitazione in discipline non corrispondenti ad insegnamenti ufficiali.
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