Art. 2

In vigore dal 3 mag 1953
Piena ed intera, esecuzione è data agli Accordi suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 marzo 1953 EINAUDI DE GASPERI - RUBINACCI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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urn:nir:stato:legge:1953-03-12;229#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi conclusi a Parigi, tra l'Italia e la Sarre, il 26 ottobre 1951: a) Convenzione generale relativa alle assicurazioni sociali; b) Protocollo annesso; c) Scambio di Note. — Testo vigente | Portale Normativo