Art. 1

In vigore dal 28 apr 1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di stabilimento tra l'Italia e la Francia con relativo Protocollo e scambio di Note, Conclusi a Parigi il 23 agosto 1951.
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urn:nir:stato:legge:1953-03-12;202#art-1

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Art. 1 Ratifica ed esecuzione della Convenzione di stabilimento tra l'Italia e la Francia con relativo Protocollo e scambio di Note, conclusa a Parigi il 23 agosto 1951. — Testo vigente | Portale Normativo