Art. 3
LEGGE 11 marzo 1953, n. 87
In vigore dal 10 dic 1967
COMMA ABROGATO DALLA L. COST. 22 NOVEMBRE 1967, N. 2
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COMMA ABROGATO DALLA L. COST. 22 NOVEMBRE 1967, N. 2
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Dopo ogni scrutinio saranno gradualmente proclamati eletti coloro che avranno riportato la maggioranza preveduta, rispettivamente, nei commi precedenti.
I nomi dei giudici eletti dal Parlamento vengono immediatamente comunicati dal Presidente della Camera dei deputati al Presidente della Repubblica e al Presidente della Corte costituzionale.
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