Art. 1
LEGGE 11 marzo 1953, n. 160
In vigore dal 16 apr 1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
In sostituzione della, sovvenzione per i casi di morte per febbre perniciosa, prevista dalla tabella n. 7, allegata al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è corrisposto, per i casi predetti, il trattamento stabilito per i casi di morte per infortunio sul lavoro in agricoltura, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 febbraio 1950, n. 64, concernente modificazioni alle norme sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.
L'azione per conseguire le prestazioni predette si prescrive nel termine di un anno dal giorno della morte per febbre perniciosa:
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