Art. 1

In vigore dal 16 apr 1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Il decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, è ratificato. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 marzo 1953 EINAUDI DE GASPERI - ALDISIO - FANFANI - MALVESTITI - CAMPILLI - SCELBA - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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urn:nir:stato:legge:1953-03-11;159#art-1

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Art. 1 Ratifica del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, concernente provvedimenti a favore di varie regioni dell'Italia meridionale e delle Isole. — Testo vigente | Portale Normativo