Art. 2
LEGGE 6 marzo 1953, n. 99
In vigore dal 1 apr 1953
È in facoltà dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica di affidare, con suo decreto, l'organizzazione e lo svolgimento della giornata prevista dall' ad enti particolarmente attrezzati allo scopo, secondo le modalità da stabilirsi con lo stesso decreto.
Gli enti predetti svolgeranno la loro azione sotto la vigilanza dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica al quale renderanno i conti delle proprie gestioni.
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