Art. 2

In vigore dal 9 apr 1953
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 febbraio 1953 EINAUDI DE GASPERI - SCELBA - PELLA - SEGNI - LA MALFA - VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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