Accordo

Art. XVII

In vigore dal 9 apr 1953
Ciascuna delle Parti Contraenti potrà designare di tempo in tempo organizzazioni destinate a mettere in atto le disposizioni sopra indicate ed ogni altra misura relativa ai fini della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1953-02-25;124#art-a-xvii

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