Art. 3

In vigore dal 16 apr 1953
Le disposizioni contenute negli del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 169, convertito, con modificazione, nella legge 29 dicembre 1927, n. 2701, e 21 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, non sono applicabili ai benefici contemplati dall'Accordo sopradetto.
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Art. 3 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, concluso a Londra il 16 giugno 1951, relativo al prolungamento della durata di validita' dei brevetti per invenzioni industriali appartenenti, nel Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, a cittadini italiani e, in Italia, a cittadini di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord. — Testo vigente | Portale Normativo