Art. 2

LEGGE 10 febbraio 1953, n. 82

In vigore dal 12 mar 1953
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 gennaio 1953. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 10 febbraio 1953 EINAUDI DE GASPERI - RUBINACCI - ZOLI - VANONI - PELLA - CAMPILLI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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LEGGE 10 febbraio 1953, n. 82 (Art. 2 Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennita' agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione) — Testo vigente | Portale Normativo