Art. 2

In vigore dal 22 mar 1953
Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1032, è ratificato. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 10 febbraio 1953 EINAUDI DE GASPERI - VANONI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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Art. 2 Ratifica, con modificazione, del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 948, concernente regolazione dei rapporti fra lo Stato e l'Azienda nazionale idrogenazione combustibili (A.N.I.C.) e ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1032, concernente disposizioni complementari per la regolazione di rapporti fra lo Stato e l'Azienda nazionale idrogenazione combustibili (A.N.I.C.). — Testo vigente | Portale Normativo