Art. 1

LEGGE 10 febbraio 1953, n. 62

In vigore dal 9 gen 1971
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica panno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1970, N. 1084
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LEGGE 10 febbraio 1953, n. 62 (Art. 1 Costituzione e funzionamento degli organi regionali.) — Testo vigente | Portale Normativo