Art. 2
In vigore dal 8 apr 1953
Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge sarà provveduto per la maggiore spesa di carattere continuativo, con i fondi stanziati nel capitolo 15 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1952-53 e, per la spesa conseguente all'applicazione delle maggiorazioni arretrate, valutata in lire 20 milioni, mediante riduzione per uguale importo dello stanziamento del capitolato 54 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio medesimo.
Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 10 febbraio 1953
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA - PACCIARDI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Storico versioni
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