Art. 1
In vigore dal 20 mar 1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il decreto legislativo 24 maggio 1947, n. 566, è ratificato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 31 gennaio 1953
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1953-01-31;65#art-1