Art. 1

In vigore dal 20 mar 1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Il decreto legislativo 24 maggio 1947, n. 566, è ratificato. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 31 gennaio 1953 EINAUDI DE GASPERI - PELLA - FANFANI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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urn:nir:stato:legge:1953-01-31;65#art-1

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Art. 1 Ratifica del decreto legislativo 24 maggio 1947, n. 566, concernente temporanea deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per la concessione dei contributi per combattere la disoccupazione e favorire la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole. — Testo vigente | Portale Normativo