Art. 1

In vigore dal 4 mar 1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Il decreto legislativo 20 agosto 1947, n. 876, è ratificato. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 31 gennaio 1953 EINAUDI DE GASPERI - PELLA - PACCIARDI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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urn:nir:stato:legge:1953-01-31;46#art-1

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Art. 1 Ratifica del decreto legislativo 20 agosto 1947, n. 876, concernente modificazioni al decreto legislativo 11 novembre 1946, n. 408, relativo alla concessione di una speciale indennita' ai grandi invalidi di guerra aventi diritto all'accompagnatore. — Testo vigente | Portale Normativo