Art. 1

LEGGE 31 gennaio 1953, n. 44

In vigore dal 1 mar 1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. È abrogato il decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 360. Con effetto dall'anno scolastico 1953-54, il limite massimo di età per l'ammissione nelle scuole di ostetricia è fissato ad anni 30. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 31 gennaio 1953 EINAUDI DE GASPERI - SEGNI - PELLA - ZOLI - SCELBA - CAMPILLI - RUBINACCI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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LEGGE 31 gennaio 1953, n. 44 (Art. 1 Abrogazione, con effetto dall'anno scolastico 1953-54, del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 360, concernente il limite massimo di età per l'ammissione alle scuole di ostetricia, e fissazione di tale limite a 30 anni.) — Testo vigente | Portale Normativo