Art. 1
LEGGE 31 gennaio 1953, n. 44
In vigore dal 1 mar 1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
È abrogato il decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 360.
Con effetto dall'anno scolastico 1953-54, il limite massimo di età per l'ammissione nelle scuole di ostetricia è fissato ad anni 30.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 31 gennaio 1953
EINAUDI
DE GASPERI - SEGNI - PELLA - ZOLI - SCELBA - CAMPILLI - RUBINACCI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Storico versioni
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