Art. 1

In vigore dal 7 mar 1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810, è ratificato. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo ti chiunque spetti di osservarla e di farla, osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 gennaio 1953 EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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urn:nir:stato:legge:1953-01-05;54#art-1

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Art. 1 Ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810, concernente il collocamento in ausiliaria e dispensa dal servizio, a domanda o d'autorita', degli ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica. — Testo vigente | Portale Normativo