Art. 1
In vigore dal 7 mar 1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810, è ratificato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo ti chiunque spetti di osservarla e di farla, osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 5 gennaio 1953
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1953-01-05;54#art-1