Art. 1

In vigore dal 13 feb 1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Il decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 439, è ratificato. La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 gennaio 1953 EINAUDI DE GASPERI - ZOLI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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urn:nir:stato:legge:1953-01-05;23#art-1

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Art. 1 Ratifica del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 439, concernente impugnabilita', con ricorso per cassazione, delle sentenze pronunciate dai Tribunali militari straordinari, istituiti con decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234. — Testo vigente | Portale Normativo