Art. 1

Abrogato
In vigore dal 22 dic 2008
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

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urn:nir:stato:legge:1952-12-27;2524#art-1

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Art. 1 Ratifica del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 94, concernente concessione ai partigiani combattenti di promozioni ed avanzamenti per merito di guerra e di trasferimenti per merito di guerra nella categoria degli ufficiali in servizio permanente effettivo, e dei sottufficiali in carriera continuativa. — Testo vigente | Portale Normativo