Art. 4
LEGGE 18 dicembre 1952, n. 3860
In vigore dal 6 feb 1953
Sono abrogate le disposizioni contrarie e non compatibili con la presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 18 dicembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO - VANONI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Storico versioni
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