Art. 4

LEGGE 18 dicembre 1952, n. 3860

In vigore dal 6 feb 1953
Sono abrogate le disposizioni contrarie e non compatibili con la presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 dicembre 1952 EINAUDI DE GASPERI - ALDISIO - VANONI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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LEGGE 18 dicembre 1952, n. 3860 (Art. 4 Soppressione dell'Ente edilizio di Reggio Calabria.) — Testo vigente | Portale Normativo