Art. 3

LEGGE 18 dicembre 1952, n. 2991

In vigore dal 28 gen 1953
La presente legge avrà effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 dicembre 1952 EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - ZOLA - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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LEGGE 18 dicembre 1952, n. 2991 (Art. 3 Estensione ai cancellieri giudiziari militari del disposto dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 400.) — Testo vigente | Portale Normativo