Art. 1
In vigore dal 27 gen 1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il decreto legislativo 24 aprile 1947, n. 255, è ratificato con la seguente modificazione:
. - È sostituito dal seguente: "Il comma secondo dell'art. 65 ed il comma primo dell'art. 69 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono modificati nel senso che, agli effetti dei concorsi da indirsi entro il mese di marzo, sono valide le proposte formulate dalle Facoltà o Scuole interessate fino a tutto il 31 dicembre dell'anno precedente".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 18 dicembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - SEGNI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1952-12-18;2754#art-1