Art. 2

LEGGE 11 dicembre 1952, n. 2528

In vigore dal 24 gen 1953
Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1278, è ratificato con le seguenti modificazioni: . - Il primo comma è sostituito dai seguenti: "Gli istruttori pratici e le istruttrici pratiche delle scuole di avviamento professionale assumono la qualifica di insegnanti tecnici pratici. La locuzione "scuola di avviamento professionale" comprende i corsi annuali e biennali di avviamento professionale". Art. 6. - È aggiunto il seguente comma: "L'anzianità richiesta dal precedente comma è ridotta di due anni per coloro i quali siano provvisti di laurea o di titoli equipollenti rilasciati da istituti di istituzione superiore". Art. 9. - Il secondo comma è sostituito dal seguente: "Al personale non di ruolo di cui al precedente gomma, al quale competono gli obblighi didattici e di orario previsti per il personale di ruolo, si applicano, quanto al trattamento giuridico ed economico, le norme del presente decreto nonchè quelle contenute negli del regio decreto-legge 1 giugno 1946, n. 539, e successive modificazioni, e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, fatta eccezione del divieto di cui all'art. 12 di questo ultimo decreto". Art. 10-bis (nuovo). - "I posti di istruttori pratici e di istruttrici pratiche nelle scuole e nei corsi di avviamento professionale messi a concorso con decreti Ministeriali 4 luglio 1947 sono da considerare posti di insegnanti tecnici pratici. I vincitori dei concorsi di cui al precedente comma conseguono la nomina ad insegnanti tecnici pratici in prova a norma della tabella A annessa alla presente legge, con provvedimenti aventi effetto da data non anteriore al 1° agosto 1950". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 dicembre 1952 EINAUDI DE GASPERI - SEGNI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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LEGGE 11 dicembre 1952, n. 2528 (Art. 2 Ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 7 maggio 1948, nn. 1277 e 1278, concernenti revisione dello stato giuridico ed economico del personale tecnico delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e delle scuole di avviamento professionale) — Testo vigente | Portale Normativo