Art. 1

In vigore dal 17 gen 1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Il decreto legislativo 31 ottobre 1947, n. 1304, è ratificato. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 dicembre 1952 EINAUDI DE GASPERI - RUBINACCI - ZOLI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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urn:nir:stato:legge:1952-12-11;2462#art-1

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Art. 1 Ratifica del decreto legislativo 31 ottobre 1947, n. 1304, concernente il trattamento di malattia dei lavoratori del commercio, del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati. — Testo vigente | Portale Normativo