Art. 1
In vigore dal 18 gen 1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I decreti legislativi 16 settembre 1946, n. 163, 16 settembre 1946, n. 164, 16 settembre 1946, n. 165, sono ratificati.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.
Data a Roma, addì 28 novembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - ZOLI - PELLA - CAMPILLI - MALVESTITI - FANFANI - LA MALFA - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1952-11-28;2464#art-1