Art. 1

In vigore dal 18 gen 1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. I decreti legislativi 16 settembre 1946, n. 163, 16 settembre 1946, n. 164, 16 settembre 1946, n. 165, sono ratificati. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato. Data a Roma, addì 28 novembre 1952 EINAUDI DE GASPERI - ZOLI - PELLA - CAMPILLI - MALVESTITI - FANFANI - LA MALFA - VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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urn:nir:stato:legge:1952-11-28;2464#art-1

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Art. 1 Ratifica dei decreti legislativi 16 settembre 1946, n. 163, concernente norme per l'aumento dei diritti spettanti all'Istituto nazionale per il commercio estero sulla esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari; 16 settembre 1946, n. 164, concernente l'aumento dei diritti spettanti all'istituto nazionale del commercio estero sulla esportazione del riso nazionale; 16 settembre 1946, n. 165, concernente l'aumento dei diritti spettanti all'istituto nazionale del commercio estero sulla esportazione del vino. — Testo vigente | Portale Normativo