Art. 2

LEGGE 3 novembre 1952, n. 1982

In vigore dal 1 gen 1953
Il primo comma dell'art. 54 dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, è sostituito dal seguente: "Le punizioni per le mancanze di cui agli articoli 43, 44 e 45 sono inflitte con deliberazioni del Consiglio di disciplina, costituito presso ciascuna azienda: 1) da un presidente, nominato dal direttore dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e scelto preferibilmente tra i magistrati; 2) da tre rappresentanti effettivi della azienda, scelti, tra i consiglieri d'amministrazione o tra i funzionari, dall'organo che legalmente rappresenta l'azienda; 3) da tre rappresentanti effettivi del personale, designati, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dalle associazioni sindacali numericamente più rappresentative. "Per ciascuno dei rappresentanti di cui al comma precedente è nominato negli stessi modi un supplente. "Alla nomina dei rappresentanti aziendali e del personale provvede il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i trasporti nonchè di concerto con il Ministro per l'interno quando trattasi del personale di aziende municipalizzate di trasporto". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 novembre 1952 EINAUDI - DE GASPERI - SCELBA - PELLA - RUBINACCI - ZOLI - MALVESTITI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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LEGGE 3 novembre 1952, n. 1982 (Art. 2 Modificazioni agli articoli 38 e 54 dell'allegato A del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, relativo allo stato giuridico del personale delle ferrotramvie e linee di navigazione interna) — Testo vigente | Portale Normativo