Art. 3

In vigore dal 30 dic 1952
All'onere derivante dall'esecuzione delle Convenzioni suddette, valutato per l'esercizio 1951-52 in lire 6.000.000, si farà fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 233 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il detto esercizio. Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 31 ottobre 1952 EINAUDI DE GASPERI - PELLA VANONI - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1952-10-31;1976#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo