Art. 1

In vigore dal 19 dic 1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Il decreto legislativo 4 maggio 1947, n. 404, è ratificato. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 31 ottobre 1952 EINAUDI DE GASPERI - SEGNI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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urn:nir:stato:legge:1952-10-31;1786#art-1

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Art. 1 Ratifica del decreto legislativo 4 maggio 1947, n. 404, concernente la corresponsione del premio di presenza al personale insegnante e non insegnante delle scuole e istituti di ogni ordine e grado. — Testo vigente | Portale Normativo