Art. 2

In vigore dal 1 gen 1953
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 ottobre 1952 EINAUDI DE GASPERI - PELLA LA MALFA Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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urn:nir:stato:legge:1952-10-29;1991#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale per la creazione di una unione europea di pagamenti e del Protocollo concernente la sua applicazione provvisoria, firmati a Parigi il 19 settembre 1950. — Testo vigente | Portale Normativo