Art. 2

In vigore dal 1 nov 1952
Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni suddette a decorrere dalla data della loro entrata in vigore. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 agosto 1952 EINAUDI DE GASPERI - RUBINACCI - CAPPA - CAMPILLI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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urn:nir:stato:legge:1952-08-02;1305#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione di ventisette convenzioni internazionali del lavoro — Testo vigente | Portale Normativo