Art. 2
In vigore dal 1 nov 1952
Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni suddette a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 2 agosto 1952
EINAUDI
DE GASPERI - RUBINACCI - CAPPA - CAMPILLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Storico versioni
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