Art. 3
In vigore dal 24 set 1952
Le disposizioni contenute negli del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 169, convertito, con modificazioni, nella legge 29 dicembre 1927, n. 2701, e 21 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, non sono applicabili ai benefici contemplati dall'Accordo sopradetto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1952-07-30;1211#art-3