Art. 2

In vigore dal 28 set 1952
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 luglio 1952 EINAUDI DE GASPERI - SEGNI - VANONI - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1952-07-30;1177#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra l'Italia e la Francia, concluso a Parigi il 4 novembre 1949. — Testo vigente | Portale Normativo