Art. 3
In vigore dal 9 set 1952
La spesa di complessive lire sette milioni annue derivante dall'esecuzione dell'Accordo di cui al precedente graverà sullo stato di previsione del Ministero della marina mercantile e verrà fronteggiata nell'esercizio 1950-1951 mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento del capitolo 458 del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio suddetto, e nell'esercizio 1951-1952 mediante riduzione di una uguale somma dello stanziamento del capitolo n. 453 del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 30 luglio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - CAPPA PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Storico versioni
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