Art. 3

In vigore dal 9 set 1952
La spesa di complessive lire sette milioni annue derivante dall'esecuzione dell'Accordo di cui al precedente graverà sullo stato di previsione del Ministero della marina mercantile e verrà fronteggiata nell'esercizio 1950-1951 mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento del capitolo 458 del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio suddetto, e nell'esercizio 1951-1952 mediante riduzione di una uguale somma dello stanziamento del capitolo n. 453 del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 luglio 1952 EINAUDI DE GASPERI - CAPPA PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1952-07-30;1092#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo