Art. 1

In vigore dal 7 set 1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione n. 88, concernente l'organizzazione del servizio di impiego adottata a San Francisco, dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro, il 9 luglio 1948.
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