Art. 2

In vigore dal 7 set 1952
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 luglio 1952 EINAUDI DE GASPERI - RUBINACCI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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urn:nir:stato:legge:1952-07-30;1088#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo italo-franco-belga in materia di assicurazioni sociali, firmato a Parigi il 19 gennaio 1951. — Testo vigente | Portale Normativo