Art. 38
LEGGE 25 luglio 1952, n. 991
In vigore dal 20 set 2025
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 SETTEMBRE 2025, N. 131
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla, osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 25 luglio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - FANFANI -
SPATARO - ZOLI - PELLA
- VANONI - ALDISIO -
CAMPILLI - RUBINACCI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1952-07-25;991#art-38