Art. 1
LEGGE 27 giugno 1952, n. 861
In vigore dal 1 ago 1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il primo comma dell'articolo unico della legge 21 novembre 1950, n. 1030, è così integrato:
"Per il finanziamento di lavori e gli acquisti straordinari occorrenti per la costruzione di nuovi impianti delle aziende elettriche municipalizzate e per l'ampliamento, il miglioramento, il riammodernamento e l'attrezzatura degli impianti attualmente esistenti, i Comuni sono autorizzati, anche in deroga alle limitazioni di cui agli articoli 300 e 333 della legge comunale e provinciale, approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, a contrarre mutui con gli istituti o sezioni autorizzati ad esercitare il credito a medio e lungo termine, e con enti ed istituti di diritto pubblico, statali e parastatali, che comunque abbiano facoltà di provvedere ad investimenti di capitali in imprese industriali".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 27 giugno 1952
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO PELLA - SCELBA -
CAMPILLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Storico versioni
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